Pubblicato il: 8 maggio 2023
Prossimo aggiornamento: luglio 2023
Fonti: elaborazioni della Camera di Commercio di Varese su dati Infocamere
Cessazioni: imprese che hanno cessato l’attività in un periodo di riferimento.
Codice ateco: la classificazione delle attività economiche ATECO è una classificazione alfa-numerica utilizzata dall’Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. Nel codice, le lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre i numeri (che vanno da due fino a sei cifre) rappresentano, con crescente livello di dettaglio, le articolazioni e le disaggregazioni dei settori stessi. Si utilizza la classificazione ateco 2007.
Consorzio: il consorzio di imprese è costituito da un gruppo di imprese munito di una organizzazione comune idonea a soddisfare determinate esigenze di coordinamento della produzione e dello scambio che le stesse hanno creato.
Cooperativa: la cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritta presso l’Albo delle società cooperative.
Forma giuridica: tipologia giuridica dell’impresa. Le classi di natura giuridica sono: società di capitali, società di persone, impresa individuale, altre forme.
Impresa: attività economica organizzata dall’imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’impresa è iscritta al Registro delle Imprese con un numero identificativo progressivo (Numero Repertorio Economico Amministrativo) univoco nell’ambito di ogni CCIAA.
Impresa artigiana: impresa esercitata dall’imprenditore artigiano che la conduce professionalmente e personalmente quale titolare, con lo scopo prevalente della produzione di beni, anche semilavorati, o prestazione di servizi (con esclusione di attività agricole, commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).
Impresa attiva: impresa iscritta al Registro delle Imprese, che esercita l’attività.
Impresa cessata: impresa che ha comunicato la cessazione dell’attività al Registro delle Imprese.
Impresa individuale (caratteri essenziali): impresa di cui è titolare una persona fisica (imprenditore). L’impresa non ha personalità distinta da quella del titolare, pertanto il rischio di impresa è esteso a tutto il patrimonio personale dell’imprenditore (responsabilità illimitata). L’impresa individuale può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori per lo svolgimento dell’attività. Per la costituzione di un’impresa individuale non è necessario un atto pubblico nè un capitale minimo.
Impresa iscritta: impresa per la quale è già stata comunicata presso la CCIAA di competenza l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Impresa registrata: impresa iscritta al Registro delle Imprese e non cessata. Sono tali le imprese attive, inattive, sospese, liquidate, fallite e con procedure concorsuali in atto.
Iscrizioni: numero di tutte le operazioni di iscrizione in un dato periodo.
Nati-mortalità delle imprese: analisi della dinamica di flusso delle imprese iscritte (nate) e delle imprese cessate (morte).
Registro delle Imprese (R.I.): il R.I. rappresenta l’anagrafe delle imprese, ove si trovano atti (es.: atto costitutivo) o fatti (es.: iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo) di tutte le imprese. È suddiviso in due sezioni: ordinaria e speciale. In quest’ultima è prevista l’annotazione delle imprese artigiane.
Società di capitali (caratteri essenziali): le società di capitali hanno personalità giuridica e agiscono sotto una “denominazione sociale”, che deve contenere l’indicazione della relativa forma giuridica (S.r.l., S.p.a, …). Sono società caratterizzate dalla distinzione tra il soggetto di diritto “società” e il socio e quindi tra i relativi patrimoni. Pertanto è la società con il suo patrimonio a rispondere dei debiti sociali (responsabilità limitata). Sono società di capitali: le Società a responsabilità limitata (S.r.l.), le Società a responsabilità limitata con unico socio (S.r.l. unipersonale), le Società per azioni (S.p.a.), le Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e le Società per azioni con unico azionista.
Società di persone (caratteri essenziali): le società di persone non hanno personalità giuridica e agiscono sotto una “ragione sociale” come strumento di individuazione della società e della relativa forma giuridica. Sono società caratterizzate da una parziale distinzione tra il soggetto di diritto “società” ed il socio e quindi tra i rispettivi patrimoni. Dopo l’escussione del patrimonio sociale, sono pertanto tutti i soci solidalmente ed illimitatamente con il loro patrimonio personale a rispondere dei debiti sociali, in via sussidiaria. Sono tali: la Società semplice (S.s.); la Società in nome collettivo (S.n.c.); la Società in accomandita semplice (S.a.s.).
Scioglimento o liquidazione: estinzione della società per volontà dei soci. Cause di scioglimento comuni a tutti i tipi di società sono la decorrenza del termine, il conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità di conseguirlo, gli ulteriori motivi di scioglimento presenti nel contratto sociale. Sono previste, inoltre, cause specifiche per le singole tipologie societarie.
Procedure concorsuali: l’impresa è soggetta a procedura concorsuale, quando non ha più la capacità obiettiva di far fronte alle proprie obbligazioni. Di seguito i tipi di procedura concorsuale. Amministrazione straordinaria:procedura concorsuale riservata alle medie e grandi imprese commerciali insolventi, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell’esercizio. Concordato fallimentare: particolare chiusura del fallimento con la quale si realizza la soddisfazione paritaria dei creditori dell’impresa commerciale senza ricorrere alla fase di liquidazione dell’attivo. Rispetto alla liquidazione fallimentare dell’attivo, il concordato consente infatti al fallito di sanare definitivamente i propri debiti attraverso una sorta di accordo con i creditori, che può prevedere il pagamento anche parziale dei debiti, la dilazione e la ristrutturazione degli stessi. Il concordato consente inoltre la liberazione dei beni sottoposti allo spossessamento fallimentare e non espone alle possibili conseguenze penali connesse al fallimento. Concordato preventivo: accordo giudiziale tra debitore e creditori circa le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni dell’imprenditore commerciale, con una decurtazione non inferiore a una data misura stabilita per legge. Se il concordato viene respinto dal Tribunale, con decreto viene dichiarato il fallimento. Fallimento:procedimento giudiziale attraverso il quale la collettività agisce sulla generalità dei beni dell’imprenditore commerciale che si trova in stato di insolvenza, al fine di realizzare un pari trattamento di tutti i creditori.Liquidazione coatta amministrativa: procedura concorsuale a carattere liquidatorio prevista per particolari imprese (es.: istituti di credito, casse di risparmio, casse rurali ed artigiane, imprese di assicurazioni, società cooperative…), che si trovino in una situazione che ne renda necessaria la chiusura. Si svolge sotto il controllo e la direzione delle autorità amministrative di vigilanza e non dell’autorità giudiziaria e realizza principalmente un interesse pubblico e solo in seconda istanza l’interesse privato dei creditori.
Protesto: il protesto è un atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario con il quale si constata il mancato pagamento o la mancata accettazione di un assegno o di una cambiale.
Unità locale (u.l.): le imprese possono istituirsi ed operare in un unico luogo o in diversi luoghi, ossia attraverso più unità locali (collocate nella stessa provincia o in diverse province) in cui si producono/distribuiscono beni o prestano servizi. Esistono varie tipologie di u.l. (es.: laboratorio, stabilimento, magazzino, deposito, negozio, ristorante, bar).
Lettura degli indicatori statistici
Peso percentuale: indica l’incidenza percentuale di una categoria sul totale nell’arco temporale di riferimento (es.: peso percentuale delle società di capitale sul totale delle forme giuridiche).
Tasso di mortalità: il tasso di mortalità delle imprese è il rapporto percentuale tra il numero di imprese cessate nel periodo (anno, trimestre, …) e la popolazione di imprese registrate nel momento immediatamente precedente al periodo considerato per 100.
Tasso di natalità: il tasso di natalità delle imprese è il rapporto percentuale tra il numero di imprese nate nel periodo (anno, trimestre, …) e la popolazione di imprese registrate nel momento immediatamente precedente al periodo considerato per 100.
Tasso di sviluppo (o di crescita): è la differenza tra le imprese iscritte e le cessate nel periodo (anno, trimestre, …), rapportata al totale delle imprese registrate nel momento immediatamente precedente al periodo considerato, per 100.
Tasso di variazione percentuale (o variazione percentuale): indica l’incremento o il decremento percentuale di una grandezza nell’arco temporale di riferimento.
Tasso di variazione percentuale congiunturale (o variazione percentuale congiunturale): indica l’incremento o il decremento percentuale di una grandezza rispetto al periodo immediatamente precedente (mese su mese, trimestre su trimestre).
Tasso di variazione percentuale tendenziale (o variazione percentuale tendenziale): indica l’incremento o il decremento percentuale di una grandezza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (mese su mese, trimestre su trimestre, ecc.).